Le ARP (Autorità Regionali di Protezione) sono pressoché sconosciute ai più, tantè che in diversi mi hanno chiesto che cosa fossero le ARP e quale fosse il loro compito.
Già il fatto che, in pratica, solo chi si è trovato ad avere a che fare con loro sa cosa siano è un loro punto di forza poiché, a parte qualche sporadico caso di malandazzo venuto alla luce tramite i media, nessuno ne parla e agiscono indisturbate nel perfetto oblio dell’opinione pubblica.
Non essendo molto conosciuto il loro modo operandi chi, per la prima volta si trova ad avere a che fare con loro, rimane vittima. Ciò è possibile a causa della fiducia di base che il cittadino concede, come pure l’ignoranza in materia purtroppo dopo, quando ci si accorge di cosa significa una curatela, è troppo tardi ed è dura liberarsene.
Riassumendo in poche parole le cause principale del loro potere sono l’ignoranza e l’indifferenza.
È opinione comunemente diffusa che le ARP intervengono solo nei casi di figli contesi o di incapacità di gestirli (almeno secondo le ARP) da parte dei genitori. La becera opinione comune, poi, ritiene che abbiano fatto bene a togliere i figli per questo o quel motivo, opinione che ci si crea senza conoscere realmente la storia perché, nella maggioranza dei casi, si rivolgono alle ARP ex mogli con lo scopo di rovinare la vita dell’ex marito. Qui, ad esempio, il caso emblematico di un cittadino svizzero rispetto al quale l’ARP ha ritenuto valida una “perizia” fatta al telefono (lavoro che non doveva toccare la figura del padre ma i figli) fatta da una psicologa italiana (!) che è stata determinante per assecondare le intenzioni della madre: mettere fine ad ogni rapporto – anche telefonico – col padre.
L’agire improprio in questo settore molto delicato, dunque, è quello che sporadicamente assurge agli onori della cronaca.
Le ARP però si occupano anche degli adulti e questo ambito è quello più sconosciuto ma è quello in cui ci sono più casi di curatela.
Bisogna tenere presente che il Codice Civile all’art. 390 prevede che la curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
Per persone a lui vicine si intendono: genitori, figli, il coniuge, il partner registrato, il convivente, persone legate strettamente da parentela o amicizia, il curatore, il medico, l’assistente sociale, la persona di fiducia (art. 432 CC) il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell’interessato, in pratica la quasi totalità delle persone con cui intrattenete relazioni sociali.
Spesso e volentieri sono gli assistenti sociali dei comuni, in presenza di casi con difficoltà economiche, a proporre di richiederla quale aiuto, omettendo di spiegare esattamente quali siano le conseguenze che comporta l’istituzione della curatela. Spesso e volentieri la persona in difficoltà economica la richiede pensando che sia l’ARP ad aiutarlo economicamente.
Da tener presente che medici e assistenti sociali hanno l’obbligo di segnalazione.
Il classico caso in presenza di adulti in difficoltà economiche o di anziani con scemate condizioni cognitive è quello della combinazione della curatela di rappresentanza con quella amministrativa (art. 394 e 395 CC) che comporta l’amministrazione dei beni da parte del curatore, con la conseguenza che il curatelato si ritrova a non più poter disporre della propria sostanza, in particolare egli non può più disporre della totalità delle proprie entrate.
Il curatore si occupa dei pagamenti per conto del curatelato e sulla base della rimanente disponibilità, dedotto un risparmio ed un eventuale importo destinato ad un risanamento della situazione debitoria, decide lo “spillatico” mensile che a dipendenza dei casi può essere messo a disposizione anche settimanalmente sull’unico conto al quale il curatelato avrà accesso. Nei casi estremi può essere applicata una curatela generale (art. 398 CC) con privazione dei diritti civili, ossia impossibilità a contrarre obbligazioni.
Oltre alle chiare implicazioni di carattere economico che concernono il curatelato vi sono pure delle conseguenze per i congiunti in quanto non avranno alcun diritto di avere informazioni di carattere economico sulla sostanza del curatelato, quindi il figlio, il coniuge, i genitori, non possono essere informati né dal curatore né dall’ARP in quanto l’unico a cui verrà sottoposta annualmente la situazione economica è il curatelato medesimo il quale, mediante firma, attesterà di averne preso conoscenza.
Non si comprende bene nel caso di persone con ridotte capacità cognitive: se comprendono il rendiconto sottopostogli da firmare e quale valore può avere una simile firma, quindi sono in balia al curatore e dell’ARP.
Tanto per rendere l’idea di cosa può succedere: ad un anziano (caso realmente accaduto) sotto curatela è stata va venduta la casa senza informarne gli eredi e questi l’hanno saputo solo quando l’anziano è venuto a mancare.
In pratica se siete anziani con problemi di lucidità o, avete genitori in queste condizioni, potreste trovarveli con una curatela senza che voi lo sappiate. Come pure se voi stessi: se siete in difficoltà economiche e vi rivolgete all’amico assistente sociale del comune, per questo bisogna temerle poiché potrebbe toccare a chiunque, me compreso, di trovarsi sotto curatela.
Per gli anziani esiste la possibilità del “mandato precauzionale” ma anche in questo caso ci sarà l’ARP di mezzo.