Il 28 gennaio 2018 alcuni media ticinesi hanno dato spazio a un curioso episodio che riguarda un anziano deceduto e l’ARP 3 di Lugano.
L’anziano era stato posto sotto curatela e, dopo essere mancato, i famigliari hanno incontrato resistenze nell’accedere agli atti relativi alla curatela stessa, di fatto terminata con la sua morte, come descritto dall’articolo 399 del Codice civile svizzero.
In realtà in questo caso le stranezze sono diverse: l’anziano era ricoverato in una casa di riposo e, per ragioni non del tutto chiare, all’età di 94 anni compiuti l’ARP 3 ha disposto che potesse vivere in un appartamento, almeno apparentemente non valutando nell’insieme le condizioni di salute dell’uomo il quale, in precedenza, aveva già contratto due broncopolmoniti, prima di contrarre la terza, che gli è stata fatale.
Per aiutarlo nel quotidiano, all’anziano è stata assegnata una Curatrice sanitaria, figura professionale che – stando alle ricerche effettuate – non è citata nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano gli spazi all’interno dei quali le ARP possono intervenire e le modalità con cui farlo.
Una delle eredi dell’anziano non si è fermata davanti all’ostruzionismo dell’ARP 3 di Lugano e ha cercato di capire meglio, questa volta scontrandosi anche con l’ostruzionismo di un medico della clinica Moncucco, dove l’uomo era stato ricoverato in diverse occasioni.
L’erede non ha il diritto di essere informata, secondo il medico, perché non avrebbe mostrato particolare interesse per l’anziano quando ancora era in vita. Nessuno mette in dubbio le capacità di questo medico, sfugge tuttavia il nesso tra la presunta mancanza di interesse e il diritto, sancito per legge, di sapere.
Mancanza di interesse, ribadiamo, soltanto presunta perché l’erede si è interessata durante gli anni, senza però ottenere un grande riscontro dalla clinica, come dimostra un documento di cui siamo entrati in possesso.
Cosa dice la legge
L’Ordinanza di applicazione sulla legge per la protezione dei dati, al capoverso 7 dell’articolo 1 recita: “Informazioni su dati di persone decedute sono rilasciate se il richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi. L’interesse è presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio con la persona deceduta”.
La guida al trattamento dei dati nella sfera medica del 2002 al capitolo 6 risponde come segue alla domanda “è possibile consultare i dati dei pazienti deceduti?”
“Dopo la morte del paziente la sua anamnesi non è resa facilmente accessibile a terzi. Si possono rilasciare informazioni soltanto se il richiedente prova di avere un interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi’ (art. 1 cpv. 7 OLPD). Giusta l’art. 1 cpv. 7 OLPD, la parentela prossima e il legame matrimoniale con la persona deceduta costituiscono un interesse sufficiente a giustificare l’informazione. In pratica però si devono ponderare gli interessi anche in questi casi“.
Approfittiamo di questo spazio per chiedere all’onorevole Norman Gobbi e al suo pari Paolo Beltraminelli se le istituzioni e gli enti che rispondono alle norme dei rispettivi dipartimenti sono solite fare ciò che credono o se, al pari di tutti i cittadini, devono anch’esse allinearsi alle leggi.
Per quanto riguarda invece l’ARP 3, questo è un altro esempio di violazione dei più elementari diritti. Gli stessi che dovrebbero difendere.
L’Associazione Stop ARP ribadisce la necessità di una legge che contempli la responsabilità civile per i membri delle ARP e degli specialisti che vi collaborano. A questo proposito chiama a raccolta tutti i parlamentari e i cittadini interessati, per un tavolo tecnico di discussione.